Domande Frequenti Avviso 5/2010

Avviso di riferimento

1. Nel preventivo finanziario dei piani Avviso 5/2010 è possibile imputare il maturando?

No. Come indicato nell'Avviso 5/2010, al par. 6, pag. 5, infatti: Per ciascuna impresa aderente che partecipa alla presentazione del Piano formativo le risorse del "conto formazione" da impegnare a preventivo per il Piano formativo sono costituite esclusivamente dagli importi effettivamente disponibili in relazione a tutte le posizioni contributive INPS per cui l'impresa ha aderito a Fondimpresa, senza considerare i versamenti maturandi.

2. L'utilizzo della voce di spesa E1 per la corresponsione del rimborso spese ai discenti deve essere oggetto di accordo sindacale?

Sì. Come indicato nell'Avviso 5/2010, al par. 6, pag. 6, infatti: È prevista la possibilità di erogare ai lavoratori sospesi destinatari della formazione un rimborso spese (voce di spesa E1), distribuito nel periodo di durata del Piano, secondo condizioni e modalità di erogazione che devono essere riportate nell'accordo di condivisione del Piano, nella misura massima di 1,5 euro lordi per ora di durata del corso, per un importo complessivo non superiore a 600,00 euro lordi per lavoratore.

3. Quali condizioni particolari devono rispettare i Piani Interaziendali presentati a valere sulle risorse dell'Avviso 5/2010, in merito alla quota di contributo aggiuntivo che è possibile richiedere?

Tutte le condizioni evidenziate nel paragrafo 6 dell'Avviso 5/2010 (Risorse per il finanziamento dei Piani e costi ammissibili), in merito alla quota massima di contributo aggiuntivo che è possibile richiedere, si applicano a ciascuna delle imprese beneficiarie del Piano.

4. Con quali altri Avvisi Fondimpresa è incompatibile l'Avviso 5/2010?

La partecipazione all'Avviso 5/2010 è incompatibile con la partecipazione agli Avvisi 4/2009 e 4/2010. Come indicato nell'allegato 1 all'Avviso 5/2010, infatti, ogni azienda beneficiaria è tenuta a dichiarare di non aver ottenuto alcun finanziamento sull'Avviso 4/2009 e sull'Avviso 4/2010 di Fondimpresa e di assumere l'impegno a non farne richiesta dopo la presentazione del Piano sull'Avviso 5/2010. t

5. Quali procedure occorre seguire per i piani Avviso 5/2010?

Valgono in merito esclusivamente le procedure contenute nella Guida ai Piani Formativi dell'Avviso n. 5/2010

6. A partire da quando è possibile avvalersi dell'avvio anticipato?

L'avvio anticipato è un'opzione che può essere esercitata, in presenza delle condizioni stabilite dall'Avviso, decorsi trenta giorni dalla presentazione del Piano. Come indicato nell'Avviso 5/2010, al par. 10, pag. 9, infatti: Qualora non riceva la comunicazione di approvazione di Fondimpresa entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, senza che sia pervenuta una richiesta di integrazioni o una notifica di non finanziabilità del Piano, l'azienda proponente può avviare le attività del Piano esclusivamente sotto la propria responsabilità. In particolare, l'azienda dichiara, tramite apposita funzionalità del sistema informatico, di essere consapevole che in caso di esito negativo dell'istruttoria, nulla potrà richiedere a Fondimpresa a titolo di finanziamento del Piano stesso.

7. È sufficiente inviare copia della domanda di Cassa Integrazione e/o dell'accordo sindacale inerente il ricorso alla stessa?

No. È necessario che, in riferimento al periodo di svolgimento delle attività formative, l'azienda invii documentazione rispondente alle previsioni di seguito riportate: copia del provvedimento relativo alla domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, o di autorizzazione al contratto di solidarietà, per i lavoratori sospesi a cui è rivolto il Piano ovvero, se tale provvedimento non è ancora intervenuto, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il legale rappresentante dell'azienda proponente attesta, sotto la propria responsabilità, di aver richiesto all'Amministrazione competente (INPS/Ministero del Lavoro) l'integrazione salariale prevista dalla normativa vigente specificando la data di presentazione della domanda e il periodo del relativo trattamento (cfr. Avv. 5/10, par. 9, pag. 8). È preferibile, inoltre, a titolo di mera informazione aggiuntiva di tipo statistico, che l'azienda invii una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, nella quale indichi quanti tra i lavoratori coinvolti nel piano sono lavoratori in cassa integrazione e quanti sono i lavoratori in cassa integrazione in totale in azienda.

8. Come si può attestare il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria?

Se al momento della presentazione del piano, nel rispetto dei termini di legge, ancora non è stata effettuata la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, l'azienda può documentare il ricorso alla Cassa tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, in cui egli attesti: che in data "__/__/____" le parti sociali hanno condiviso il ricorso alla cassa integrazione nel periodo "dal _ al _" e il numero di lavoratori interessati (secondo quanto previsto dalla L.20 maggio 1975 art. 5 n. 164); che si impegna a presentare domanda di integrazione salariale all'ente di competenza nei termini previsti dalla legge; che si impegna a trasmettere a Fondimpresa l'autocertificazione con l'indicazione della data della prima richiesta di integrazione salariale e del relativo periodo di trattamento; che nel caso di mancata concessione del trattamento di integrazione salariale l'azienda rinuncia integralmente al contributo aggiuntivo accordato a preventivo e assume l'onere di rispettare tutti i limiti formali previsti per il "Piano con ammortizzatori", ivi compresi quelli relativi al cofinanziamento aziendale.

9. Come viene calcolato il rispetto del requisito della prevalenza di cui all'art. 4, pag. 3 dell'Avviso 5/2010?

Il vincolo della prevalenza si considera rispettato se il rapporto tra totale ore di formazione rivolte a lavoratori coinvolti dal provvedimento di sospensione e il totale ore allievo erogate è maggiore del 50%. torna su 09.1 Il requisito della prevalenza si riferisce al Piano nel suo complesso o alle singole azioni? Al Piano nel suo complesso.

10. Quale collocazione indicare per le azioni che coinvolgono soltanto lavoratori sospesi?

"Nei periodi di sospensione temporanea dell'attività lavorativa". torna su 10.1. Quale collocazione indicare per le azioni che coinvolgono sia lavoratori sospesi sia lavoratori in servizio? "Parte fuori parte durante l'orario di lavoro".

11. Per "ore in sospensione" si intendono tutte le ore frequentate da lavoratori colpiti da un provvedimento di sospensione, nel periodo di vigenza dello stesso, o solamente la formazione svolta nelle ore in cui sono sospesi?

Come disposto dall'art. 4 dell'Avv.5/2010: La parte prevalente del totale delle ore di formazione dei partecipanti al Piano deve essere svolta dalle seguenti tipologie di lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, appartenenti alle aziende aderenti a Fondimpresa che richiedono il contributo aggiuntivo previsto dall'Avviso: lavoratori oggetto di richiesta di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in deroga; lavoratori con contratti di solidarietà; lavoratori con contratti di apprendistato o di collaborazione a progetto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 e s.m., e nei successivi provvedimenti attuativi. Devono quindi essere considerate ore in sospensione tutte le ore di formazione erogate a personale interessato da un provvedimento di sospensione nel periodo di svolgimento della formazione.

12. Nel caso in cui un lavoratore, colpito da un provvedimento di sospensione, venga richiamato temporaneamente in servizio nel periodo di svolgimento della formazione, la voce E1 può essere riconosciuta anche per le ore di formazione svolte sotto tale condizione?

No. Il rimborso spese, nella misura massima di euro 1,5 per ora di frequenza corso, può essere riconosciuto soltanto ai lavoratori che si trovano nella condizione di "sospesi" nella relativa ora. Esclusivamente il costo di tale rimborso può essere indicato nella voce di spesa E1. Per le ore per le quali viene corrisposta la normale retribuzione nessun rimborso spese infatti può essere riconosciuto.