FAQ Conto Formazione

 

In relazione a quanto previsto dalla Legge 2/2009 e dalla circolare applicativa INPS N.107 che stabilisce le modalità operative per la mobilità tra Fondi Interprofessionali, come viene gestito da Fondimpresa l’importo trasferito dal vecchio fondo pari al 70%?

In relazione a quanto previsto dalla Legge 2/2009 e dalla circolare applicativa INPS N.107, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo (secondo le procedure previste, vedi “Come aderire”) nella misura del 70% del totale versato, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato.
Tale quota confluisce interamente nel costituendo “Conto Formazione”. 

Stante l’adesione a Fondimpresa, in quale caso l’azienda aderente perde le risorse accantonate sul proprio o sui propri Conti Formazione?

La modifica del Regolamento di Fondimpresa deliberata dai Soci il 10 dicembre 2008, autorizzata dal Ministero del Lavoro con DM 351/V/08 del 29 dicembre 2008, prevede che le risorse trasferite dall’INPS nel corso di un anno per ciascuna impresa aderente, e disponibili sul rispettivo “Conto Formazione” presso Fondimpresa, devono essere utilizzate dalla stessa azienda entro i successivi 2 (due) anni, a far data dall’anno 2009.

Le risorse annuali del “Conto Formazione” di ciascuna azienda aderente non utilizzate, in tutto o in parte, entro tale termine, vengono destinate ai piani formativi, e alle attività propedeutiche alla loro realizzazione, promossi direttamente dal Fondo a vantaggio di tutte le aziende aderenti, anche in base a criteri solidaristici tra i territori, i settori e nei confronti delle imprese minori (“Conto di Sistema”).

Tutti gli ulteriori aspetti gestionali sono disponibili nella Guida.

Cosa succede in caso di revoca dell’adesione a Fondimpresa?

L’azienda immediatamente perde la possibilità di ottenere il finanziamento di piani formativi In presenza della revoca dell’adesione a Fondimpresa, le disponibilità risultanti sul “Conto Formazione” dell’azienda interessata alla data della revoca vengono riacquisite da Fondimpresa.

Il CdA di Fondimpresa del 26/01/2017 ha aggiornato le istruzioni relative alla revoca e successiva riadesione da parte delle imprese in caso di piano formativo approvato ed in corso di svolgimento. Le nuove disposizioni in tal senso si applicano per i piani formativi presentati a decorrere dal 3 febbraio 2017.

Tutti gli ulteriori aspetti gestionali sono disponibili nella Guida e relativi Aggiornamenti.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni nell'assetto societario, di cambiamento di codice fiscale o di cambiamento di matricola INPS per chiedere l'accorpamento delle risorse dello 0,30% presso Fondimpresa?

Con riferimento alla Circolare INPS n. 60 del 2004, Fondimpresa ha introdotto una procedura per richiedere il ricongiungimento dei contributi accantonati relativi sui Conti Formazione di matricole, per le quali si siano verificate variazioni di assetto societario, o cambio di codice fiscale, o cambio di matricola INPS, senza però che si sia determinata soluzione di continuità giuridica e di adesione.

Tramite l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le aziende aderenti, appena divenuta effettiva la variazione, devono inviare a Fondimpresa la propria segnalazione cliccando sul link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/  il relativo FORMAT (debitamente compilato e con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante) per comunicare formalmente al Fondo l'avvenuta variazione. Non devono essere allegati altri documenti civilistici (fa piena fede quanto dichiarato nel FORMAT inviato).

Conseguentemente, il Fondo procederà agli accorpamenti relativi ai Conti Formazione coinvolti.

Con il "FORMAT VARIAZIONI SOCIETARIE" si comunicano:
• Fusioni, anche per incorporazione.
• Scissioni totali e parziali.
• Cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda.

Con il "FORMAT VARIAZIONE CODICE FISCALE, CAMBIO MATRICOLA INPS" si comunicano:
• Variazione di natura giuridica (ad es. da Snc a Srl, da Srl a Spa ecc.)
• Variazione sede INPS a seguito di variazione di sede legale.
• Accentramento contributivo, non legato a una delle operazioni societarie sopra elencate.

La compilazione compilazione del FORMAT ed il suo invio sono fortemente consigliati in quanto sostituiscono la verifica dei documenti civilistici, necessaria nel caso in cui detta comunicazione avvenisse con altra modalità.
In tutti i casi tali comunicazioni devono interessare imprese aderenti a Fondimpresa. Se l'impresa non fosse aderente, è necessario che la stessa provveda prima all'adesione e poi alla comunicazione della variazione di proprio interesse. 

Cosa bisogna fare in caso di cambiamento di denominazione o ragione sociale?

La variazione di denominazione o ragione sociale dell'azienda deve essere comunicata attraverso la sezione "Anagrafica azienda" dell'area riservata del sito https://pf.fondimpresa.it negli spazi predisposti.

A che tipologia di lavoratori sono destinate le attività finanziate da Fondimpresa?

Impiegati, operai e quadri, dipendenti di aziende aderenti a Fondimpresa, per i quali sussista l’obbligo del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 (cosiddetto 0,30%).
A essi vengono assimilati i lavoratori “stagionali” che vengono impiegati ciclicamente con contratto a termine per fare fronte a ricorrenti incrementi della domanda produttiva e i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni. 

Quale limite minimo deve essere osservato per la presentazione dei piani formativi a valere sulle risorse del Conto Formazione?

Il CdA di Fondimpresa del 23 dicembre 2014 ha stabilito l'abolizione della soglia di finanziamento minimo richiesta per presentare il Piano formativo.

La Guida alla gestione e rendicontazione dei piani formativi Conto Formazione - aggiornata al 24 dicembre 2014 – stabilisce che il Piano formativo può prevedere un finanziamento massimo del "Conto Formazione", pari alla somma tra gli importi disponibili sul "Conto Formazione" dell'azienda proponente e l'importo del "maturando" stimato. Non è richiesto il rispetto di un limite minimo di finanziamento.

Tali disposizioni si applicano per i piani formativi aziendali/interaziendali (anche multiregionali) e per i piani che prevedono l'utilizzo esclusivo del voucher formativo presentati a decorrere dal 24 dicembre 2014.

La certificazione del revisore legale, o del Presidente del Collegio Sindacale, non è obbligatoria per i piani formativi senza utilizzo esclusivo del voucher formativo che prevedono un finanziamento di Fondimpresa non superiore a 3.000,00 (tremila) euro e per piani formativi che prevedono l'utilizzo esclusivo del voucher formativo, quando il finanziamento di Fondimpresa non è superiore a 6.000 euro.

Tutti gli ulteriori aspetti gestionali sono disponibili nella Guida

Per il Conto Formazione si applica la normativa sugli Aiuti di Stato?

Il Conto Formazione è alimentato esclusivamente da contributi versati dall’azienda aderente che ne è titolare. Pertanto al Conto Formazione non si applica la normativa sugli Aiuti di Stato.

Che cosa bisogna fare se, nell’accedere all’Area Riservata del sito internet di Fondimpresa, compare la scritta “Utente non abilitato”?

In questo caso è necessario effettuare una nuova registrazione https://pf.fondimpresa.it/fpf/. Se l’azienda non accede all’Area Riservata per un periodo continuativo di 6 mesi, infatti, le credenziali d’accesso vengono disabilitate in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

 

Cosa devono fare le aziende aderenti per sapere quante risorse hanno accantonato sul proprio Conto Formazione? 

L’unico canale per accedere alla consultazione del Conto Formazione Fondimpresa è costituito dall’Area Riservata del sito internet www.fondimpresa.it. Per poter entrare nella stessa è necessario innanzitutto effettuare la registrazione on line sotto la voce Responsabile aziendale.

Dopo aver fatto la registrazione l’azienda riceverà una lettera indirizzata al legale rappresentante contenente login e password. 

Se l’azienda ha più matricole INPS è sufficiente effettuare la registrazione per una soltanto di esse. 

Come viene calcolato, per le aziende di recente adesione, l’importo dei versamenti maturandi che può essere utilizzato, a preventivo, per il finanziamento del Piano formativo? 

Il Piano Formativo può prevedere, in preventivo, un finanziamento massimo di Fondimpresa pari alla somma tra gli importi disponibili sul “Conto Formazione” dell’azienda proponente e l’importo dei versamenti maturandi stimati, pari a una annualità media di contributi. Tale importo viene calcolato ed evidenziato dal sistema informatico nella sezione “Risorse”, dopo l’attivazione del Piano Formativo. Per le aziende di recente adesione, esso viene determinato sulla base del parametro medio di 40 euro per ogni dipendente risultante dai dati forniti dall’INPS e trasferiti sul sistema informatico di Fondimpresa.

Nel caso in cui non risultino versamenti trasferiti dall'INPS nel corso dell'ultimo anno di riferimento per il calcolo dell'accantonamento medio annuo, il maturando sarà pari a zero.

Resta inteso che il finanziamento riconosciuto a consuntivo per il Piano non può in ogni caso superare le disponibilità effettive presenti sul “Conto Formazione” dell’azienda titolare alla data di presentazione del rendiconto finale.

Ci siamo resi conto di non aver inserito e/o aggiornato sulla piattaforma informatica FPF i dati di monitoraggio (date di calendario anche per corsi in modalità voucher, partecipanti alle azioni formative ecc.) nei termini previsti dalla Guida alla gestione e rendicontazione dei piani formativi Conto Formazione, come possiamo completare tali dati?

La Guida alla gestione e rendicontazione dei piani formativi aziendali prevede che: "Il monitoraggio di controllo deve essere realizzato entro il giorno precedente all'avvio dell'azione cui si riferisce [...]". Nella fase di monitoraggio di controllo "Si procede quindi all'associazione degli allievi all'azione formativa cui parteciperanno. Solo in questa fase sarà possibile eliminare i nominativi dei lavoratori non effettivamente coinvolti nelle azioni formative. [...] Si precisa che le informazioni sulle azioni formative devono essere aggiornate per eventuali variazioni, entro il giorno precedente a quello in cui queste si realizzano [...]".

Fondimpresa può, in via straordinaria, integrare e/o correggere i dati di monitoraggio solo nei casi in cui, al momento del caricamento dei dati di attività, si è verificata una disfunzione tecnica della piattaforma informatica accertata dal gestore della stessa a seguito di tempestiva segnalazione tramite e-mail all'indirizzo help@pf.fondimpresa.it con l'indicazione in oggetto dell'ID. Piano, sigla DSF, Regione.

Aggiornamento al 15.03.2013

Quali piani devono essere corredati dal questionario di rilevazione degli esiti della formazione rispetto alla data di presentazione e attraverso quale funzionalità si può scaricare?

Prima della presentazione del rendiconto e successivamente alla validazione del monitoraggio da parte di Fondimpresa, l'azienda deve compilare il questionario di rilevazione degli esiti della formazione sul Sistema Informatico, tramite la funzionalità "Questionario" nel menu di Rendicontazione. Tale funzionalità va utilizzata per tutti i piani presentati dal 16 maggio 2011.

È possibile presentare piani formativi, dove la formazione per i lavoratori in cassa integrazione si svolge nell'azienda di appartenenza?

Sì, i lavoratori in cassa integrazione possono essere posti in formazione anche all'interno dell'azienda di appartenenza, nell'ambito di un piano condiviso finanziato da Fondimpresa.

La Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro, su richiesta di Fondimpresa, ha confermato la legittimità di tale modalità operativa e si è impegnata altresì a darne comunicazione all'INPS, invitando l'Istituto ad informare le proprie sedi periferiche al fine di evitare difformità interpretative.

Aggiornamento all'8.04.2009

È possibile la partecipazione degli uditori alle attività formative finanziate dal Conto Formazione?

Nei piani formativi condivisi finanziati esclusivamente con le risorse versate dall’impresa titolare dell’intervento (Conto Formazione) non è esclusa l’eventuale partecipazione come uditori di soggetti per i quali il datore di lavoro non versa al Fondo il contributo dello 0,30. La partecipazione degli uditori non concorre in alcun modo al raggiungimento dei requisiti richiesti per la validità delle azioni formative del Piano (che deve essere assicurata dalla partecipazione di uno o più lavoratori dipendenti dell’azienda) e non può essere conteggiata e registrata tra le frequenze; i relativi costi restano interamente a carico dell’azienda e non possono essere rendicontati.

La partecipazione alle azioni formative di eventuali uditori che non siano in possesso dei requisiti richiesti è invece tassativamente esclusa nei Piani finanziati con gli Avvisi di Fondimpresa, che beneficiano anche delle risorse versate al Fondo dalla generalità delle imprese aderenti (Conto di Sistema).