L'art. 13 dell'Avviso n. 3/2010 prevede, tra l'altro, che il Soggetto Attuatore debba svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe o affidamenti a partner qualificati preventivamente autorizzati da Fondimpresa, con le modalità previste nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", Allegato n. 8 dell'Avviso.
Nei soli Piani formativi di ambito regionale/provinciale le attività non formative previste nelle lettere b)II, b)IV, b)V dell'articolo 5 dell'Avviso, possono essere affidate, in tutto o in parte, alle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa, esclusivamente a condizione che la comunicazione della delega sia compiutamente inserita nella prima progettazione di periodo.
Sono pertanto escluse deleghe alle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa nei piani di ambito settoriale, di reti e di filiere o nei piani dell'ambito ad iniziativa aziendale. Se erroneamente previste, le relative attività saranno considerate in carico al Soggetto Attuatore.
I corrispettivi previsti per le deleghe allo svolgimento delle attività preparatorie e di accompagnamento e delle attività non formative, incluse quelle conferite alle Articolazioni Territoriali, devono essere ragguagliati ai risultati attesi, misurabili a preventivo e a consuntivo attraverso specifici indicatori, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia di imprese effettivamente coinvolte in tali attività.
I risultati e i prodotti delle attività affidate a soggetti delegati o ad organismi partner devono essere messi a disposizione, su richiesta di Fondimpresa, nell'ambito delle operazioni di monitoraggio o di verifica del Piano.
In ogni caso, eventuali deleghe non possono complessivamente superare il limite massimo del 30% del costo totale del Piano formativo approvato, ivi comprese quelle conferite alle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa. Non rientrano nella nozione di delega:
- gli incarichi professionali a persone fisiche, a titolari di ditte individuali che svolgono personalmente la prestazione e a titolare di studio associato, costituito in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939, che svolge l'incarico personalmente;
- l'affidamento a terzi di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il Piano.
L'importo totale degli affidamenti a soggetti delegati e ad organismi partner operanti secondo le condizioni previste nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo" non può superare il 40% del costo complessivo del Piano approvato.
Fondimpresa non procede alla corresponsione del finanziamento per la parte eccedente tali limiti, che operano sia a preventivo che a consuntivo. Le predette soglie non si applicano solo nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia costituito esclusivamente da una o più imprese beneficiarie della formazione per i propri dipendenti.
In nessun caso un soggetto delegato, nell'ambito dello stesso Piano, può ricevere deleghe per un importo complessivo superiore ad euro 180.000,00. Non sono mai ammesse deleghe o affidamenti ad organismi partner inerenti le attività di coordinamento e gestione del Piano formativo (voci di spesa D1 e D2). I relativi costi non vengono riconosciuti in sede di approvazione del rendiconto.
Non sono ammesse a finanziamento e pertanto non riconosciute in sede di rendicontazione, le spese relative ad affidamenti a soggetti delegati o ad organismi partner non inserite nel sistema informatico di Fondimpresa, anche se previsti nel Piano, non compresi nelle progettazioni di periodo approvate dal Comitato paritetico di Pilotaggio, non autorizzati da Fondimpresa (o non accettati, in caso di notifica dell'utilizzo di fornitori abituali), così come le spese per affidamenti eccedenti gli importi autorizzati o accettati da Fondimpresa, salvo che non si tratti di meri rimborsi spese non quantificabili all'atto dell'affidamento.
Ferme restando tutte queste condizioni, il paragrafo 2.2.6 delle "Linee Guida" specifica, tra l'altro, che:
- la delega può essere concessa esclusivamente per attività che richiedano l'apporto di competenze specialistiche delle quali il Soggetto Attuatore non è in possesso (per la loro specificità o anche per ragioni organizzative da esplicitare);
- il Soggetto da delegare deve avere una specifica qualificazione nelle attività da gestire ed operare alle condizioni di mercato, formalmente disciplinate nel rapporto contrattuale instaurato con il Soggetto Attuatore.
La richiesta di delega, anche se inizialmente prevista nel Piano, deve essere sempre inviata a Fondimpresa tramite il sistema informatico di gestione del Piano e mediante posta elettronica certificata, nell'ambito delle progettazioni di periodo o, in via straordinaria, in corso d'opera, in ogni caso prima dell'avvio dell'attività che si intende affidare a terzi. In caso di richiesta trasmessa ad attività avviata, l'eventuale autorizzazione di Fondimpresa si riferisce esclusivamente alla prestazione da svolgere a partire dalla data del provvedimento.
La domanda, che assume carattere di notifica preventiva in caso di utilizzo di fornitori abituali del Soggetto Attuatore, nell'ambito delle informazioni e dei documenti richiesti dal modello presente sul sistema informatico di Fondimpresa deve sempre evidenziare con chiarezza i seguenti punti:
- Descrizione attività: vanno definiti in modo puntuale e non generico oggetto e contenuto della delega, identificando le specifiche azioni formative o le altre attività da delegare, le quantità e i corrispettivi unitari nell'ambito dell'importo complessivo, la loro congruità rispetto ai valori di mercato anche in relazione al livello ed alla qualificazione delle risorse utilizzate, gli indicatori specifici ragguagliabili ai risultati attesi, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia di imprese effettivamente coinvolte (in caso di delega delle attività propedeutiche e di accompagnamento o delle attività non formative). Per le deleghe a fornitori abituali devono essere forniti gli elementi che comprovano la ricorrenza del rapporto e l'applicazione di condizioni contrattuali in linea con quelle normalmente praticate dagli stessi fornitori, corredata da eventuale documentazione allegata. I predetti elementi devono essere poi richiamati nel contratto di affidamento della delega al fornitore incaricato dopo l'autorizzazione di Fondimpresa.
- Motivazione della delega: devono essere specificate la natura specialistica dell'attività (come descritta nel punto precedente) e le ragioni tecniche o organizzative per cui il Soggetto Attuatore non dispone, secondo la tempistica di realizzazione dell'intervento, delle competenze necessarie per l'esecuzione delle prestazioni che intende affidare a terzi.
- Curriculum allegato dell'organismo da delegare: deve documentare l'esperienza e la competenza del soggetto da incaricare nelle attività che si prevede di delegare, con particolare riferimento agli incarichi svolti, ai committenti, alle date, agli importi, al livello e alla specializzazione delle risorse professionali di cui dispone (con eventuali c.v. allegati).
- Importo della delega: deve corrispondere all'importo ammissibile a finanziamento che si prevede di rendicontare a Fondimpresa, sulla base del contratto che si intende stipulare con il soggetto delegato per l'esecuzione delle attività puntualmente descritte nella richiesta di delega (cfr. lett. a).
Nelle richieste di affidamento di attività a soggetti partnerdevono essere riportate in modo puntuale le procedure e le indicazioni previste per le deleghe. In questo caso, nella descrizione dell'attività eseguita dal partner le quantità e i relativi importi devono essere però ragguagliati esclusivamente aicosti reali, senza ricarichi di alcun genere. Nel contratto stipulato con il soggetto partner deve essere chiaramente indicato, tra l'altro, che il corrispettivo viene erogato esclusivamente sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti e rendicontati, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalle "Linee Guida".
Come previsto nelle "Linee Guida", le motivazioni per l'affidamento di attività a soggetti partner possono essere connesse anche all'obiettivo di accrescere il livello di condivisione dell'iniziativa sul territorio favorendo il coinvolgimento di altri soggetti esterni, pubblici o privati, purché ne venga dimostrata la qualificazione nelle attività da svolgere (c.v. allegato).
La richiesta di affidamento ad organismo partner deve essere inviata a Fondimpresa, con le modalità indicate nelle "Linee Guida" e qui richiamate, anche nel caso di:
- incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.
Le richieste di delega o di affidamento di attività a partner, comprese le notifiche preventive in caso di utilizzo di fornitori abituali, non vengono autorizzate/accettate da Fondimpresa, anche se sono contenute in progettazioni di periodo validate dal Comitato paritetico di Pilotaggio, quandonon soddisfano le condizioni previste dall'Avviso e dalle Linee Guida e/o riportano in modo parziale o generico le indicazioni richieste nei precedenti punti a), b), c) e d). Le relative spese non possono essere imputate nel rendiconto finale e vengono in ogni caso decurtate da Fondimpresa in sede di verifica finale.