Ai Piani formativi realizzati con le risorse del "conto formazione" aziendale e degli Avvisi del "conto di sistema" di Fondimpresa, avviati negli anni 2009 e 2010 possono partecipare i lavoratori che si trovano in regime di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, in deroga e per l'edilizia, contratti di solidarietà), tra cui anche i lavoratori con contratti di apprendistato e di collaborazione a progetto che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 e dai successivi provvedimenti attuativi, come modificati dalla L. n. 191/2009.
Tutti i predetti lavoratori possono essere posti in formazione, anche all'interno dell'azienda di appartenenza, nell'ambito di un piano condiviso finanziato da Fondimpresa.
La Direzione generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro, su richiesta di Fondimpresa, ha confermato la legittimità di tale modalità operativa e si è impegnata altresì a darne comunicazione all'Inps, invitando l'Istituto ad informare le proprie sedi periferiche al fine di evitare difformità interpretative.
Sulla base di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali o nell'ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio, nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa, sia con il "conto formazione" aziendale sia con gli Avvisi ("conto di sistema") possono essere previste, per il 2009 e per il 2010, forme di rimborso delle spese di partecipazione alla formazione per i lavoratori nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
Il rimborso spese che l'impresa può erogare ai propri dipendenti partecipanti alle azioni formative del Piano, è di tipo forfettario e ripartito nell'intero periodo di durata dell'azione formativa, secondo modalità definite con le rappresentanze sindacali che hanno condiviso il Piano o nell'ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio, risultanti dalle intese che devono essere trasmesse a Fondimpresa.
L'importo massimo del rimborso spese ammissibile per ciascun lavoratore partecipante alla formazione nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, in ragione di ogni ora di durata dell'azione formativa, è pari a 1,5 euro, al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
In sede di rendiconto tale importo, insieme con gli oneri a carico dell'azienda, viene riconosciuto da Fondimpresa solo per i lavoratori che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di corso, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.
Nel registro presenze delle azioni formative del Piano, all'interno del sistema informatico di monitoraggio di Fondimpresa, devono inoltre essere specificate le ore svolte da ciascun lavoratore partecipante nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
Nella "Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione" e nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo" relative a ciascun Avviso del "Conto di Sistema" sono riportate le disposizioni che regolano la partecipazione ai Piani formativi dei lavoratori con ammortizzatori.
Nell'ambito dei predetti documenti, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 191/2009, le disposizioni ivi previste per il solo anno 2009 sono estese anche al 2010.
Per tutti gli Avvisi del "conto di sistema" precedenti all'Avviso n. 2/2009, che non recano una specifica disciplina del trattamento dei lavoratori in formazione nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nella rendicontazione del Piano il Soggetto Attuatore, nel rispetto di tutte le condizioni prima indicate e sulla base dei giustificativi attestanti la liquidazione della spesa sostenuta per i predetti rimborsi spese forfettari all'azienda che li ha erogati ai dipendenti in formazione nel periodo di sospensione, può imputare il relativo costo nella macrovoce A - erogazione della formazione.
Di tale imputazione dovrà essere data evidenza nella relazione di certificazione delle spese del rendiconto rilasciata dal Revisore dei conti, inserendo l'attestazione che nella macrovoce A del rendiconto sono stati imputati euro ……… per rimborso spese ai lavoratori in cassa integrazione partecipanti alla formazione, effettivamente erogati, nel rispetto delle condizioni stabilite da Fondimpresa.
Non è ovviamente rendicontabile, neanche come fonte di co-fìnanziamento, l'indennità di cassa integrazione corrisposta dall'INPS.
Si ricorda, inoltre, che possono partecipare a tutte le tipologie di azioni formative realizzate nei Piani finanziati con le risorse del "conto formazione" aziendale e del "conto di sistema" (Avvisi) di Fondimpresa, i lavoratori assunti con contratti di inserimento e di reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio, a condizione che l'azienda di appartenenza garantisca l'apporto di cofinanziamento privato richiesto.
20 gennaio 2010