FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA “FONDIMPRESA”
STATUTO
Art. 1
(Costituzione)
1. A seguito dell’accordo interconfederale del 18 gennaio 2002, tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Confindustria, con sede in Roma, viale dell’Astronomia n. 30, codice fiscale: 80017770589, e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL, con sede in Roma, Corso d’Italia n. 25, codice fiscale: 80163950589, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL, con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale 80122990585 e l’Unione Italiana del Lavoro – UIL, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6, codice fiscale 80127290585 – che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua che assume il nome di FONDIMPRESA.
2. FONDIMPRESA è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II –Libro Primo del codice civile.
3. FONDIMPRESA (di seguito denominato “Associazione”), finanzia gli interventi di formazione continua delle imprese associate a Confindustria, a qualunque settore economico esse appartengano, e di tutte le aziende che liberamente scelgano di versare a FONDIMPRESA il contributo dello 0,30% istituito dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.
Art. 2
(Scopi e finalità)
1. L’Associazione non ha fini di lucro ed opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi, chiedendo all’INPS di trasferire ad essa il contributo dello 0,30%, istituito dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, dalle stesse versato al medesimo Istituto.
2. L’Associazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, finanzia piani formativi aziendali, anche individuali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e nel rispetto delle funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, l’Associazione si attiene al criterio della redistribuzione alle aziende aderenti delle risorse versate dalle medesime e ad essa trasferite dall’INPS.
4. L’Associazione promuove inoltre ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione professionale continua in coerenza con i propri compiti istituzionali e di eventuali altri ad essa affidati dalle parti sociali di riferimento.
5. Per tutte le attività di cui al comma 4, l’Associazione si avvale di risorse finanziarie aggiuntive e comunque diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
6. L’attuazione degli scopi sopra definiti viene disciplinata dal regolamento dell’Associazione.
Art. 3
(Sede e durata)
1. L’Associazione FONDIMPRESA ha sede in Roma, via della Ferratella in Laterano 33, e la sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 4
(Soci fondatori)
1. Sono soci effettivi, i seguenti soci fondatori: la Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Confindustria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL e l’Unione Italiana del Lavoro – UIL.
2. L’adesione di altri soci è deliberata all’unanimità dal Comitato di indirizzo strategico dei soci.
Art. 5
(Cessazione dell’Associazione)
1. L’Associazione FONDIMPRESA cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’Associazione;
b) la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
c) il venir meno degli scopi statutari dell’Associazione.
Art. 6
(Entrate)
1. L’Associazione, per conseguire i propri scopi, definiti nell’art. 2, si avvale:
a) del contributo ad essa trasferito dall’INPS, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende associate a Confindustria e di tutte quelle aziende che decidano di versare a FONDIMPRESA il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) di proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Art. 7
(Organi dell’Associazione)
1. Sono organi dell’Associazione:
a) il Comitato di indirizzo strategico dei soci;
b) l’Assemblea;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente e il Vice Presidente;
e) il Collegio Sindacale.
2. La composizione degli organi è paritetica fra Confindustria e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
Art. 8
(Comitato di indirizzo strategico dei soci)
1. Il Comitato di indirizzo strategico dei soci è composto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che esprimono propri rappresentanti: Confindustria nel numero di 3 (tre), nelle persone del Presidente e di due Vice Presidenti pro tempore; CGIL, CISL e UIL nel numero di 1 (uno) ciascuno nelle persone dei rispettivi Segretari Generali pro tempore.
2. Spetta al Comitato di indirizzo strategico dei soci:
a) definire le linee strategiche e le priorità delle attività annuali;
b) nominare, sostituire e revocare il Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare all’unanimità sull’adesione di altri soci.
3. La convocazione del Comitato di indirizzo strategico dei soci è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto da spedire tramite raccomandata A.R. ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione ai recapiti trascritti nel libro soci, se comunicati dagli stessi, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il Comitato di indirizzo strategico è convocato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione ai recapiti trascritti nel libro soci, se comunicati dagli stessi.
4. Il Comitato di indirizzo strategico dei soci, presieduto a turno da uno dei suoi componenti, provvede, di volta in volta, alla indicazione del segretario verbalizzante anche esterno al Comitato medesimo. Per la validità delle riunioni del Comitato di indirizzo strategico dei soci e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei quattro soci. In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Comitato, i membri potranno farsi rappresentare da un proprio delegato, non già componente il Consiglio di Amministrazione. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo strategico, senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale del Fondo.
5. Il Comitato di indirizzo strategico delibera con l’unanimità dei presenti.
6. Il Comitato di indirizzo strategico può anche svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che le eventuali deleghe per la rappresentanza in Comitato pervengano al Presidente del Consiglio di Amministrazione prima dell’adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica.
Art. 9
(Assemblea)