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Statuto

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA “FONDIMPRESA”

STATUTO

Art. 1

(Costituzione)

1.   A seguito dell’accordo interconfederale del 18 gennaio 2002, tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Confindustria, con sede in Roma, viale dell’Astronomia n. 30, codice fiscale: 80017770589, e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL, con sede in Roma, Corso d’Italia n. 25, codice fiscale: 80163950589, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL, con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale 80122990585 e l’Unione Italiana del Lavoro – UIL, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6, codice fiscale 80127290585 – che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua che assume il nome di FONDIMPRESA.

2.   FONDIMPRESA è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II –Libro Primo del codice civile.

3.   FONDIMPRESA (di seguito denominato “Associazione”), finanzia gli interventi di formazione continua delle imprese associate a Confindustria, a qualunque settore economico esse appartengano, e di tutte le aziende che liberamente scelgano di versare a FONDIMPRESA il contributo dello 0,30% istituito dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.

Art. 2

(Scopi e finalità)

1.    L’Associazione non ha fini di lucro ed opera a favore di tutte le aziende che decidano di aderirvi, chiedendo all’INPS di trasferire ad essa il contributo dello 0,30%, istituito dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, dalle stesse versato al medesimo Istituto.

2.    L’Associazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, finanzia piani formativi aziendali, anche individuali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e nel rispetto delle funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3.    Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, l’Associazione si attiene al criterio della redistribuzione alle aziende aderenti delle risorse versate dalle medesime e ad essa trasferite dall’INPS.

4.    L’Associazione promuove inoltre ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione professionale continua in coerenza con i propri compiti istituzionali e di eventuali altri ad essa affidati dalle parti sociali di riferimento.

5.    Per tutte le attività di cui al comma 4, l’Associazione si avvale di risorse finanziarie aggiuntive e comunque diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

6.    L’attuazione degli scopi sopra definiti viene disciplinata dal regolamento dell’Associazione.

Art. 3

(Sede e durata)

1.    L’Associazione FONDIMPRESA ha sede in Roma, via della Ferratella in Laterano 33, e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 4

(Soci fondatori)

1.    Sono soci effettivi, i seguenti soci fondatori: la Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Confindustria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL e l’Unione Italiana del Lavoro – UIL.

2.    L’adesione di altri soci è deliberata all’unanimità dal Comitato di indirizzo strategico dei soci.

Art. 5

(Cessazione dell’Associazione) 

1.     L’Associazione FONDIMPRESA cessa con:

a)    lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’Associazione;

b)    la cessazione per qualsiasi causa degli associati;

c)    il venir meno degli scopi statutari dell’Associazione.


Art. 6

(Entrate)

1.    L’Associazione, per conseguire i propri scopi, definiti nell’art. 2, si avvale:

a)    del contributo ad essa trasferito dall’INPS, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende associate a Confindustria e di tutte quelle aziende che decidano di versare a FONDIMPRESA il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;

b)    di eventuali finanziamenti pubblici e privati;

c)    di proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Art. 7

(Organi dell’Associazione)

1.    Sono organi dell’Associazione:

a)    il Comitato di indirizzo strategico dei soci;

b)    l’Assemblea;

c)    il Consiglio di Amministrazione;

d)    il Presidente e il Vice Presidente;

e)    il Collegio Sindacale.

2.    La composizione degli organi è paritetica fra Confindustria e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Art. 8

(Comitato di indirizzo strategico dei soci)

1.    Il Comitato di indirizzo strategico dei soci è composto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che esprimono propri rappresentanti: Confindustria nel numero di 3 (tre), nelle persone del Presidente e di due Vice Presidenti pro tempore; CGIL, CISL e UIL nel numero di 1 (uno) ciascuno nelle persone dei rispettivi Segretari Generali pro tempore.

2.    Spetta al Comitato di indirizzo strategico dei soci:

a)    definire le linee strategiche e le priorità delle attività annuali;

b)    nominare, sostituire e revocare il Consiglio di Amministrazione;

c)    deliberare all’unanimità sull’adesione di altri soci.


3.    La convocazione del Comitato di indirizzo strategico dei soci è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto da spedire tramite raccomandata A.R. ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione ai recapiti trascritti nel libro soci, se comunicati dagli stessi, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il Comitato di indirizzo strategico è convocato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione ai recapiti trascritti nel libro soci, se comunicati dagli stessi.

4.    Il Comitato di indirizzo strategico dei soci, presieduto a turno da uno dei   suoi componenti, provvede, di volta in volta, alla indicazione del segretario verbalizzante anche esterno al Comitato medesimo. Per la validità delle riunioni del Comitato di indirizzo strategico dei soci e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei quattro soci. In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Comitato, i membri potranno farsi rappresentare da un proprio delegato, non già componente il Consiglio di Amministrazione. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di indirizzo strategico, senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale del Fondo.

5.    Il Comitato di indirizzo strategico delibera con l’unanimità dei presenti.

6.    Il Comitato di indirizzo strategico può anche svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che le eventuali deleghe per la rappresentanza in Comitato pervengano al Presidente del Consiglio di Amministrazione prima dell’adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Art. 9

(Assemblea)

1.    Sono riservate alla competenza dell’Assemblea:

a)    l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo;

b)    la nomina dell’incaricato del controllo contabile;

c)    le modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento su proposta del Comitato di indirizzo strategico dei soci;

d)    la nomina, la sostituzione e la revoca del Collegio sindacale, salvo quanto previsto all’art.13, primo comma;

2.    L’Assemblea è composta da 6 (sei) rappresentanti designati dai soci con apposito atto, annualmente, per ogni esercizio in sede di approvazione del bilancio consuntivo, nel numero di 3 (tre) per Confindustria ed 1 (uno) ciascuno per CGIL, CISL e UIL. E’ consentito ai soci di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza, con comunicazione scritta.

3.    L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in una delle nazioni appartenenti all’Unione Europea; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso unanime di tutti i soci.

4.    L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero in casi di urgenza almeno due giorni prima, con raccomandata A.R., telefax o messaggi di posta elettronica, purché assicurino la prova dell’avvenuta ricezione. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

5.    Sono valide le Assemblee anche non convocate quando vi partecipino tutti i soci e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

6.    L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

7.    L’Assemblea nomina un segretario, anche esterno rispetto ai componenti il medesimo organo.

8.    Ogni persona fisica designata dai soci che abbia diritto di intervenire all’Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla Associazione.

Art. 10

(Consiglio di Amministrazione)

1.    Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) designati da Confindustria ed 1 (uno) designato rispettivamente da ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente fra i membri espressi da Confindustria e il Vicepresidente fra quelli espressi da CGIL, CISL e UIL.

2.    I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, scadendo con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio e sono rieleggibili due volte.

3.    Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo operativo, di programmazione, di verifica dell’andamento delle attività dell’Associazione nonché di vigilanza sulle iniziative promosse dall’Associazione. Può altresì adottare regolamenti inerenti l’organizzazione ed il funzionamento di tutti i servizi e del personale ad essi addetto.


4.    Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 11.

5.    Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6.    Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, può essere sostituito dal socio che lo ha designato, con un altro componente. La designazione deve essere comunicata per iscritto al Comitato di indirizzo strategico dei soci e al Consiglio di Amministrazione.

7.    Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporne la sostituzione dandone comunicazione scritta al Comitato di indirizzo strategico dei soci ed al Consiglio di Amministrazione.

8.    Il Consiglio di Amministrazione, nell’ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7, nelle more della convocazione del Comitato di indirizzo strategico dei soci, provvede a cooptare il nuovo designato e a sottoporre il medesimo per la definitiva nomina al Comitato di indirizzo strategico dei soci nella prima riunione utile.

Art. 11

(Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1.    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma presso la sede sociale, almeno tre volte l’anno mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata A.R., ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri.

2.    Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci, ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

3.    Le deliberazioni, aventi per oggetto:

a)    l’adozione di scelte programmatiche relative alle attività annuali dell’Associazione, in attuazione delle linee date dal Comitato di indirizzo strategico dei soci;


b)    l’approvazione del modello organizzativo e del relativo organigramma idonei al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;

c)    l’approvazione dei regolamenti interni e delle successive modifiche, di cui al precedente articolo 10, comma 3;

d)    la definizione della ripartizione annuale delle risorse fra la copertura dei costi di amministrazione e funzionamento dell’Associazione, il finanziamento delle attività di cui al punto 7 dell’accordo interconfederale del 18 gennaio 2002 e successive modifiche ed il rispetto dei criteri solidaristici tra i territori e nei confronti delle imprese di minori dimensioni, di cui al punto 10, lett. b) del citato accordo interconfederale;

e)    la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale e la definizione dei relativi compiti, responsabilità e compenso;

f)     la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,

sono valide se assunte all’unanimità dei presenti. In tutti gli altri casi, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.

4.    Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di assenza del primo.

5.    Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell’organismo, nominato di volta in volta anche esterno al Consiglio medesimo.

6.    Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

Art. 12

(Presidente e Vice Presidente)

1.    Spetta al Presidente dell’Associazione:

a)    rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio;

b)    convocare le riunioni del Comitato di indirizzo strategico dei soci;

c)    convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea;

d)    convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

e)    sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;

f)     dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

g)    svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dal Comitato di indirizzo strategico dei soci o dal Consiglio di Amministrazione;


h)   proporre al Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, scelto tra soggetti di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto del presente Statuto;

i)     sovrintendere all’attività svolta dal Direttore Generale nell’ambito dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione;

j)      riferire al Comitato di indirizzo strategico dei soci in merito alle attività del Consiglio di Amministrazione.

2.    Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3.    Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica 3 (tre) anni, mantenendo comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri a loro spettanti.

4.    Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 13

(Collegio sindacale)

1.    Il Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti così designati: 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente, dalla Confindustria; 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente, dalle organizzazioni sindacali firmatarie ed 1 (uno), con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2.    I componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei revisori dei conti.

3.    I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni, scadendo con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio e possono essere riconfermati due volte.

4.    I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2403 bis, 2404 e 2407 del codice civile.

5.    Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

6.    La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da spedire con raccomandata A.R., ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai membri del Collegio, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai membri del Collegio. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 14

(Controllo contabile)

1.    Il controllo contabile sull’Associazione è esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata dall’Assemblea.

Art. 15

(Patrimonio dell’Associazione)

1.    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)    beni di proprietà dell’Associazione:

b)    apporti finanziari di qualsiasi genere, nonché riserve ed accantonamenti speciali destinati dall’Assemblea a patrimonio.

Art. 16

(Bilancio)

 1.    Gli esercizi finanziari dell’Associazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’Associazione e del bilancio preventivo.

2.    Il bilancio preventivo, con l’indicazione degli eventuali compensi e rimborsi spese per gli organi di amministrazione e controllo, deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo.

3.    Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e da quella del Collegio sindacale, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Confindustria e alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Art. 17

(Scioglimento e cessazione)

1.    In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea provvede alla nomina di 3 (tre) liquidatori, di cui 1 (uno) designato da Confindustria, 1 (uno) dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL ed 1 (uno) scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso viene designato dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.

2.    L’Assemblea determina, all’atto della messa in liquidazione dell’Associazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratifica l’operato.

3.    Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione deve essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall’Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione viene effettuata dal Ministero del Lavoro tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci fondatori, di cui all’articolo 4 del presente Statuto.

Art. 18

(Modifiche statutarie)

 1.    Il presente Statuto, nonché il Regolamento possono essere modificati dall’Assemblea, su proposta del Comitato di indirizzo strategico dei soci. Le modifiche sono sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità, di cui al comma 2 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 19

(Disposizioni finali)

 1.    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.







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